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Home Aggiornamenti Normativi Lavoratori - Dipendenti Legge 104/1992 e Legge 106/2025
Legge 104/1992 e Legge 106/2025

 

Il presupposto centrale resta il riconoscimento sanitario formale, che può assumere due configurazioni:
handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992;
invalidità civile pari o superiore al 74% per l’accesso alle misure introdotte dalla L. 106/2025.
L’accertamento è demandato alle Commissioni mediche INPS.


Restano pienamente vigenti:
3 giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore;
copertura con contribuzione figurativa;
fruizione da parte del lavoratore disabile o del familiare che presta assistenza.
L’utilizzo deve essere strettamente collegato all’attività assistenziale, pena responsabilità disciplinari e previdenziali.


Dal 9 agosto 2025 i lavoratori affetti da patologie gravi con invalidità ≥ 74% possono richiedere:
un congedo non retribuito fino a 24 mesi,
continuativo o frazionato,
con conservazione del posto di lavoro.
Durante il congedo:
non è dovuta retribuzione;
è vietato lo svolgimento di attività lavorativa.


10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche.
Queste ore:
si sommano ai permessi mensili della Legge 104;
sono finalizzate esclusivamente a prestazioni sanitarie;
spettano anche ai genitori di figli minori affetti da patologie analoghe.


la mansione svolta;
l’organizzazione aziendale.
La misura richiede accordo individuale e non opera in modo automatico.


Tutte le richieste devono essere presentate esclusivamente all’INPS, in modalità telematica.
Quadro normativo di riferimento
Requisito sanitario comune
Permessi retribuiti ex Legge 104/1992
Nuove tutele integrate – Legge n. 106/2025
Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un ulteriore diritto a:
Al termine del congedo (o in alternativa), il lavoratore fragile ha diritto a una valutazione prioritaria per il lavoro agile, ove compatibile con:
Procedura INPS – presentazione delle domande