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Il presupposto centrale resta il riconoscimento sanitario formale, che può assumere due configurazioni: handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992; invalidità civile pari o superiore al 74% per l’accesso alle misure introdotte dalla L. 106/2025. L’accertamento è demandato alle Commissioni mediche INPS.
Restano pienamente vigenti: 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore; copertura con contribuzione figurativa; fruizione da parte del lavoratore disabile o del familiare che presta assistenza. L’utilizzo deve essere strettamente collegato all’attività assistenziale, pena responsabilità disciplinari e previdenziali.
Dal 9 agosto 2025 i lavoratori affetti da patologie gravi con invalidità ≥ 74% possono richiedere: un congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro. Durante il congedo: non è dovuta retribuzione; è vietato lo svolgimento di attività lavorativa.
10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche. Queste ore: si sommano ai permessi mensili della Legge 104; sono finalizzate esclusivamente a prestazioni sanitarie; spettano anche ai genitori di figli minori affetti da patologie analoghe.
la mansione svolta; l’organizzazione aziendale. La misura richiede accordo individuale e non opera in modo automatico.
Tutte le richieste devono essere presentate esclusivamente all’INPS, in modalità telematica. Quadro normativo di riferimento Requisito sanitario comune Permessi retribuiti ex Legge 104/1992 Nuove tutele integrate – Legge n. 106/2025 Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un ulteriore diritto a: Al termine del congedo (o in alternativa), il lavoratore fragile ha diritto a una valutazione prioritaria per il lavoro agile, ove compatibile con: Procedura INPS – presentazione delle domande
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